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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 244 Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale. Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione (49). (49) Cos sostituito dall'art. 1, D.M. 26 gennaio 1994 n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994 n. 36).

Art. 245 Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in cifre, non è valida se non per la somma minore, sino a che non sia provato che il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore.

Art. 246 Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano affinché‚ le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

Art. 247 Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre, n‚ alterazioni di sorta. Accadendo errore, si corregge mediante annotazione firmata a norma del- l'art. 244, apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa. Se la matrice della quietanza non sia più in potere della delegazione del tesoro, perché‚ unita ai conti giudiziali, la delegazione comunica il testo della annotazione di rettifica apposta a tergo della quietanza alla direzione generale del tesoro, perché‚ ne disponga la trascrizione sulla matrice. Quando non sia possibile eseguire le correzioni mediante annotazione a tergo della quietanza, il capo della delegazione ne effettua l'annullamento, mediante annotazione firmata come all'art. 244. Le quietanza annullata viene ritirata dal capo della delegazione del tesoro ed unita alla relativa matrice a tergo della quale si indica il motivo dell'annullamento. Se la matrice della quietanza annullata sia stata gi unita ai conti giudiziali il capo della delegazione del tesoro comunica alla direzione generale del tesoro il testo dell'annotazione di annullamento, affinché‚ venga trascritta sulla relativa matrice. Alle correzioni e rettifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede la direzione generale del tesoro. Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle tesorerie, la stessa direzione generale informa l'amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e la Corte dei conti.

Art. 248 Nei casi di malversazioni da parte dei tesorieri, le quietanze da essi rilasciate a favore di contabili non fanno prova contro lo Stato, quando sieno prive delle formalità stabilite nel presente regolamento. Sezione III -Smarrimento e distruzione delle quietanze dei tesorieri 249. In nessun caso è permesso ai tesorieri di dare copia delle quietanze.

Art. 250

1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.

2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda (49/a) . (49/a) Articolo cos sostituito prima dall'art. 2, D.P.R. 13 novembre 1976 n. 904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977 n. 11) e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993 n. 205) .

Art. 251 Quando si rinvenga la quietanza dopo dato il certificato, questo viene permutato colla quietanza e poscia annullato. Se non sia possibile riavere il certificato, si annulla la quietanza nel modo indicato all'art. 247. Capo III Della contabilità delle entrate e dei rendiconti degli agenti della riscossione.

Art. 252 Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti. I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento.

Art. 253 Entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. precedente, gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuotono entrate dello Stato, amministrate dalle intendenze di finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto delle somme accertate, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle tesorerie dello Stato allegandovi i documenti prescritti dai rispettivi regolamenti o da speciali istruzioni. Il conto deve presentarsi in due esemplari per l'ultimo periodo dell'esercizio e nel caso in cui siasi verificato cambiamento di gestione agli effetti del disposto dell'ultima parte del successivo art. 254, in un solo esemplare negli altri casi. Esso è distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui. Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni capitolo del bilancio di entrata

a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione

b) le somme riscosse

c) le somme da riscuotere

d) i versamenti fatti nelle tesorerie

e) le somme riscosse e rimaste da versare. In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti. Un riepilogo generale riassume le totalità delle anzidette due parti del conto del mese. Quando sia necessario svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere allegate ai conti o trasmesse più tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir ritardata la presentazione dei conti oltre il termine prescritto. Ove le esigenze del servizio lo consentono, le singole amministrazioni possono dispensare i contabili dalla dimostrazione di cui alla lett. a), salvo per i conti relativi all'ultimo periodo dell'esercizio.

Art. 254 Le intendenze di finanza non più tardi del giorno 10 di ogni mese successivo alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252

a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti della riscossione indicati nell'art. precedente, ne accertano la regolarità in confronto ai documenti allegati, e agli altri elementi di cui sono in possesso, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, e, in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso nella multa o nelle altre penalità comminate dal presente regolamento; allibrano poi i risultati di tali conti gi accertati nelle loro scritture

b) compilano per ogni amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo tanto per gli agenti della riscossione di cui all'art. 253 quanto per quelli aventi obbligo del non riscosso per riscosso e per i debitori diretti, consistenti in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da riscuotere, nonché‚ i versamenti fatti in tesoreria secondo i risultati dei conti degli agenti, gi riveduti ed accertati, e i dati forniti loro dalle delegazioni del tesoro relativi ai versamenti fatti direttamente in tesoreria. Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo stesso giorno 10 spediscono alle rispettive amministrazioni centrali il prospetto indicato alla lettera b) unendovi uno degli esemplari dei conti degli agenti nei casi in cui tali conti debbano compilarsi in doppio, giusta il precedente art. 253. Provvedono quindi all'applicazione delle multe e penalità a norma del precedente

art. 229.

Art. 255 Non più tardi del giorno 5 di ogni mese successivo alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252, le intendenze di finanza, compilano in unico esemplare e trasmettono alla direzione generale del tesoro il conto del periodo precedente per le entrate amministrate dalla direzione geneiale medesima, versate nelle sezioni di tesorerie. La direzione generale del tesoro compila direttamente il conto delle proprie entrate versate nella tesoreria centrale. Tali conti, come quelli degli agenti di riscossione, devono presentare distintamente per la competenza e pei residui le medesime indicazioni prescritte col precedente art. 253.

Art. 256 Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono, entro i primi cinque giorni successivi al- la scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252, presentare all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali da cui direttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al precedente art. 253, delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti nella tesoreria nel periodo precedente, unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali pei rispettivi servizi. Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col precedente art. 253. Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto art. 253.

Art. 257 Gli uffici provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarità in confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che essi possiedono, rilevano se qualcuno degli agenti, per ritardato versamento, sia incorso nella multa e nelle altre penalità comminate dall'art. 228 del presente regolamento, provvedono all'applicazione delle multe e penalità stesse a norma del successivo art. 229 e allibrano i risultati di tali conti nei relativi registri. Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria, secondo i risultati dei conti degli agenti riveduti ed accertati. Tale prospetto è trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non più tardi di 10 giorni dalla fine del periodo, alla rispettiva amministrazione centrale, insieme coi conti degli agenti e coi documenti giustificativi quando il prospetto si riferisca all'ultimo periodo dell'esercizio o si sia verificato cambiamento di gestione.

Art. 258 In base alle risultanze dei conti degli agenti e delle proprie scritture, le amministrazioni centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, informano la direzione generale del tesoro delle irregolarità rilevate nei versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti adottati.

Art. 259 Le ragionerie delle amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente dalle intendenze di finanza o dagli altri uffizi provinciali e compartimentali i prospetti riassuntivi indicati nei precedenti artt. 254 e 257 coi conti e documenti prescritti, li esaminano e riconosciutane la regolarità ne riportano le risultanze nei rispettivi registri e promuovono, ove ne sia il caso, i decreti per l'applicazione delle multe o delle penalità a carico degli agenti che non hanno effettuato nei termini prescritti il versamento in tesoreria delle somme riscosse. Chiuso l'esercizio, compilano, con la guida dei detti prospetti un conto riepilogativo dimostrante per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti dagli agenti nell'esercizio, distinti secondo è stabilito nel quadro di classificazione delle entrate. Tale prospetto, entro il 15 agosto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro, la quale, verificatolo in confronto delle proprie scritture, lo restitui- sce debitamente parificato, all'amministrazione centrale mittente non oltre il 31 agosto.

 

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